Art. 2
In vigore dal 26 apr 1929
Al prefetto di Venezia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Michele al Tagliamento e di Caorle in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta col precedente articolo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 30. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-07;408#art-2