Art. 2

In vigore dal 20 apr 1929
Al prefetto di Venezia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni predetti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1929 - Anno VII Atti del governo, registro 282, foglio 192. - SIROVICH.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-07;375#art-2

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Art. 2 Rettifica dei confini fra i comuni di Ceggia e San Dona' di Piave. — Testo vigente | Portale Normativo