Art. 1

In vigore dal 20 apr 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . La località denominata Calcherino è staccata dal comune di Galbiate ed aggregata a quello di Garlate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-04;378#art-1

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