Art. 3
In vigore dal 13 apr 1929
Il prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni della riunione dei comuni di Passerano, Primeglio-Schierano e Marmorito, e provvederà altresì al reparto del patrimonio e delle attività e passività di quest'ultimo Comune fra quelli di Passerano-Marmorito ed Aramengo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 130. - Sirovich.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;315#art-3