Art. 3

In vigore dal 13 apr 1929
Il prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni della riunione dei comuni di Passerano, Primeglio-Schierano e Marmorito, e provvederà altresì al reparto del patrimonio e delle attività e passività di quest'ultimo Comune fra quelli di Passerano-Marmorito ed Aramengo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 130. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;315#art-3

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Art. 3 Riunione dei comuni di Passerano e Primeglio-Schierano e di parte del comune di Marmorito in un unico Comune denominato « Passerano-Marmorito », e aggregazione al comune di Aramengo della rimanente parte del territorio di Marmorito. — Testo vigente | Portale Normativo