Art. 1

In vigore dal 26 mar 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3 della legge 15 marzo 1923, n. 692, relativa alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Alla tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce: « Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti « impiegati di bureau », come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che, nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MARTELLI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 32. - Ferzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-14;221#art-1

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Art. 1 Aggiunta alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni cui non e' applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. — Testo vigente | Portale Normativo