Art. 1 Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Santo Stefano e di Marzi, ed estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Parenti, oltre che sul territorio dell'ex Comune omonimo, anche sulle contrade Saliano, Melobuono, Rizzuti, Cicchelli, Acqualatiglia, e sul territorio delimitato dai torrenti Merone e Cannavina, fino alla loro confluenza col Savuto. — Testo vigente | Portale Normativo