Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;581#art-1

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Art. 1 Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Santo Stefano e di Marzi, ed estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Parenti, oltre che sul territorio dell'ex Comune omonimo, anche sulle contrade Saliano, Melobuono, Rizzuti, Cicchelli, Acqualatiglia, e sul territorio delimitato dai torrenti Merone e Cannavina, fino alla loro confluenza col Savuto. — Testo vigente | Portale Normativo