Art. 3

In vigore dal 20 apr 1929
Al prefetto di Sondrio, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni sopra indicati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 196. - SIROVICH.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;379#art-3

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