Art. 11
In vigore dal 30 mar 1929
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
o) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.
La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-11