Art. 11

In vigore dal 30 mar 1929
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; o) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; d) la cancellazione dall'albo. L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-11

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