Art. 1
In vigore dal 26 apr 1946
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Scala, eccettuate le frazioni Minuto e Puntone, e quello di Ravello sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Ravello».
Le frazioni predette, il comune di Atrani e quello di Amalfi sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Amalfi».
Con successivo decreto sarà provveduto alla esatta delimitazione dei confini tra i comuni di Amalfi e Ravello.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 384 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, e' ricostituito con la circoscrizione presistente all'entrata la vigore del decreto medesimo".
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 187 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Scala, soppresso con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, ed il cui territorio, per effetto di detto decreto, venne aggregato ai comuni di Ravello e di Amalfi, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-04;156#art-1