Art. 3

In vigore dal 16 mar 1929
Al prefetto di Imperia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 281, foglio 180. - Ferzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-24;183#art-3

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