Art. 2
In vigore dal 14 mar 1929
Al prefetto di Sondrio è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Piateda e quelli di Pendolasco e Tresivio in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 98. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-17;114#art-2