Art. 2

In vigore dal 14 mar 1929
Al prefetto di Sondrio è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Piateda e quelli di Pendolasco e Tresivio in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 281, foglio 98. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-17;114#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ripartizione del territorio della mappa censuaria di Palu' fra i comuni di Piateda, Pendolasco e Tresivio. — Testo vigente | Portale Normativo