Art. 1

In vigore dal 21 feb 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173; Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell' sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Mistretta, in provincia di Messina. Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Giuriati. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 281, foglio 40. - Sirovich.
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Mistretta, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo