Art. 2

In vigore dal 24 feb 1929
Al prefetto di Terni è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Terni ed Acquasparta in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 280, foglio 247. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-03;57#art-2

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Art. 2 Distacco dal comune di Terni ed aggregazione a quello di Acquasparta delle frazioni Macerino e Portaria. — Testo vigente | Portale Normativo