Testo unicoCapo VI

Art. 115

(Art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

In vigore dal 21 mar 1929
Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio. È considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante: cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del comando supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918. Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti. Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio, e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l' del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-31;3458#art-tu-115

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo