Testo unico›Capo VI
Art. 115
(Art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).
In vigore dal 21 mar 1929
Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.
È considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante: cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del comando supremo.
Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.
Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.
Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio, e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.
A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l' del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.
Storico versioni
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