Art. 2
In vigore dal 2 mar 1929
Al prefetto di Campobasso è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni suindicati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 248. - Sirovich
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-31;3310#art-2