Art. 1
In vigore dal 2 mar 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Bovisio e Masciago Milanese sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Bovisio».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 244. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-31;3308#art-1