Art. 1

In vigore dal 14 feb 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Castelbello, Ciardes, Colsano, Lacinigo e Montefontana sono riuniti in unico Comune denominato «Castelbello-Ciardes» con sede del capoluogo a Castelbello. Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, Il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 280, foglio 187. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-20;3265#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riunione dei comuni di Castelbello, Ciardes, Colsano, Lacinigo e Montefontana in un unico Comune denominato «Castelbello - Ciardes» con sede del capoluogo a Castelbello. — Testo vigente | Portale Normativo