Art. 57
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-20;3239#art-r-57
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L'articolo in esame non è più vigente all'interno dell'ordinamento. Il testo della norma è stato infatti integralmente abrogato. Di conseguenza, le relative disposizioni regolamentari non trovano più alcuna applicazione.
La disposizione originaria faceva parte del regolamento attuativo per la gestione dell'Istituto a tutela degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti privi di diritto a pensione.
La norma non si applica più ad alcun soggetto, essendo stata formalmente abrogata.
Un impiegato di un ente locale o un suo superstite non può più fare riferimento alle regole procedurali di questo articolo per richiedere o gestire prestazioni, poiché la norma è stata cancellata.
La Legge 7 aprile 2025, n. 56 (con l'art. 1, comma 1) ha disposto la totale abrogazione dell'intero provvedimento regolamentare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.