RegolamentoCapo III

Art. 57

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-20;3239#art-r-57

In sintesi

L'articolo in esame non è più vigente all'interno dell'ordinamento. Il testo della norma è stato infatti integralmente abrogato. Di conseguenza, le relative disposizioni regolamentari non trovano più alcuna applicazione.

Perché esiste questa norma

La disposizione originaria faceva parte del regolamento attuativo per la gestione dell'Istituto a tutela degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti privi di diritto a pensione.

A chi si applica

La norma non si applica più ad alcun soggetto, essendo stata formalmente abrogata.

Esempio pratico

Un impiegato di un ente locale o un suo superstite non può più fare riferimento alle regole procedurali di questo articolo per richiedere o gestire prestazioni, poiché la norma è stata cancellata.

Cosa è cambiato

La Legge 7 aprile 2025, n. 56 (con l'art. 1, comma 1) ha disposto la totale abrogazione dell'intero provvedimento regolamentare.

Domande frequenti

L'articolo 57 del regolamento è ancora in vigore?No, l'articolo è stato formalmente abrogato e non produce più effetti giuridici.
Quale provvedimento ha disposto la cancellazione di questo articolo?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata stabilita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2025, n. 56.
Cosa disciplinava originariamente il provvedimento a cui appartiene l'articolo?Disciplinava l'esecuzione delle norme relative all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti senza diritto a pensione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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