Art. 1

In vigore dal 8 feb 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Caminata in Tures, Campo Tures, Acereto, Molini di Tures e Riva di Tures sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Campo Tures». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 280, foglio 137. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-13;3174#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riunione dei comuni di Caminata in Tures, Campo Tures, Acereto, Molini di Tures e Riva di Tures in un unico Comune con denominazione e capoluogo «Campo Tures». — Testo vigente | Portale Normativo