Art. 3

In vigore dal 1 feb 1929
Il prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in conseguenza delle modificazioni di circoscrizioni disposte con gli , al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 280, foglio 58. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-02;3019#art-3

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