Art. 3
In vigore dal 1 feb 1929
Il prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in conseguenza delle modificazioni di circoscrizioni disposte con gli , al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 58. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-02;3019#art-3