Art. 1

In vigore dal 22 gen 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Concenedo e Barzio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Barzio». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 279, foglio 203. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-12-02;2929#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Concenedo e Barzio in un unico Comune con denominazione e capoluogo «Barzio». — Testo vigente | Portale Normativo