Art. 3

In vigore dal 1 gen 1929
Il prefetto di Pisa, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Miniato e Palaia in dipendenza della modificazione di circoscrizioni disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII Atti del Governo, registro 279, foglio 105. - Casati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-22;2739#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo