Art. 3
In vigore dal 1 gen 1929
Il prefetto di Pisa, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Miniato e Palaia in dipendenza della modificazione di circoscrizioni disposta con l'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 105. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-22;2739#art-3