Art. 1

In vigore dal 2 gen 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173; Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell' sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella G allegata alla legge 25 giugno 1906, numero 255, quello di Tortora, in provincia di Cosenza (limitatamente al tratto fra il ponte sulla strada provinciale ed il fosso S. Giovanni). Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Giuriati. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII Atti del Governo, registro 279, foglio 111. - Casati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-18;2747#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Inclusione dell'abitato di Tortora tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo