Art. 1
In vigore dal 1 gen 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Bozzana, Cavizzana, Samoclevo, San Giacomo e Caldes sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Caldes ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 108. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-15;2742#art-1