Art. 3
In vigore dal 16 dic 1928
Al prefetto di Como è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla determinazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, delle condizioni della riunione dei Comuni di cui all', nonché al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Merone e quello di Erba, in dipendenza della disposta variazione di circoscrizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì l° novembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 247. - Sirovich.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-01;2563#art-3