Art. 5

In vigore dal 16 dic 1928
Il prefetto di Firenze, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in conseguenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con gli , al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1928 - Anno VII Atti del Governo, registro 278, foglio 246. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-01;2562#art-5

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