Art. 2

Abrogato
In vigore dal 11 nov 1936
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 14 AGOSTO 1936, N. 1851

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-01;2485#art-2

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Art. 2 Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo