Art. 1
In vigore dal 7 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Al comune della Spezia sono aggregate le parti di territorio dei comuni di Vezzano Ligure e Arcola delimitate in conformità della, pianta topografica vistata dall'ingegnere dirigente la Sezione staccata del Genio civile della Spezia.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 18 marzo 1929, n. 487 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il confine fra il comune della Spezia e quello di Vezzano Ligure, quale risulta dalla pianta topografica annessa al R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, e' rettificato, nel tratto compreso fra la strada di 1ª classe n. 3 e San Venerio, nel senso che, anziche' il tracciato a sud del Monte Brigola, segue la mulattiera che, partendo dalla strada anzidetta, raggiunge, attraverso le localita' «Tria» e «Il Monte», la quota 230 presso San Venerio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-25;2526#art-1