Art. 2
In vigore dal 12 dic 1928
Al prefetto di Novara è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suddetti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 212. - Casati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-25;2521#art-2