Art. 1

In vigore dal 9 gen 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Cintano, Sale Castelnuovo e Villa Castelnuovo sono riuniti in unico Comune con denominazione «Castelnuovo Nigra» e capoluogo Sale Castelnuovo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII Atti del Governo, registro 279, foglio 4. - Casati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 494 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Cintano, fuso nel comune di Castelnuovo Nigra con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2588, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2588#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Cintano, Sale Castelnuovo e Villa Castelnuovo in un unico Comune con denominazione «Castelnuovo Nigra» e capoluogo Sale Castelnuovo. — Testo vigente | Portale Normativo