Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-04;2419#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di: Burgos ed Esporlatu in un unico Comune con capoluogo e denominazione «Burgos»; Bono e Bottidda in un unico Comune con capoluogo e denominazione «Bono»; Villanova Monteleone e Putifigari in un unico Comune con capoluogo e denominazione «Villanova Monteleone»; e Cargeghe e Muros in un unico Comune con denominazione e capoluogo «Cargeghe». — Testo vigente | Portale Normativo