Art. 1

In vigore dal 23 mag 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla Proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Castelforte e di Santi Cosmo e Damiano sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Castelforte». Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 277, foglio 44. - Casati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune dei Santi Cosmo e Damiano, aggregato a quello di Castelforte con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2189, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-20;2189#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Castelforte e di Santi Cosmo e Damiano in un unico Comune con capoluogo e denominazione «Castelforte». — Testo vigente | Portale Normativo