Art. 1
In vigore dal 1 nov 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Boscomare e Pietrabruna sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Pietrabruna».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 73. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-13;2219#art-1