Art. 1

In vigore dal 30 ott 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Oggiono e d'Imberido sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Oggiono». Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1928 - Anno VI. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 277, foglio 58. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-31;2203#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Oggiono ed Imberido in un unico Comune con denominazione e capoluogo «Oggiono». — Testo vigente | Portale Normativo