Art. 2

In vigore dal 7 ott 1928
Al prefetto di Milano è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 276, foglio 74. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-10;2038#art-2

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