Art. 1

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;2139#art-1

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Art. 1 Facolta' al Ministro per gli affari esteri di derogare alla disposizione di cui al comma b) dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, relativa al trasporto degli emigranti. — Testo vigente | Portale Normativo