Art. 2
In vigore dal 25 set 1928
Il prefetto di Roma è incaricato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i due Comuni sopra indicati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 25. - Casati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1987#art-2