Art. 1
In vigore dal 4 gen 1947
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Carpegna e di Frontino sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Carpegna».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 14. - Casati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 481, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comune di Frontino e' ricostituito con la circoscrizone preesistente all'entrata in vigore del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1976#art-1