Art. 1

In vigore dal 12 mag 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Guidomandri, Itala e Scaletta Zanglea sono riuniti in unico Comune denominato «Scaletta Zanglea» con capoluogo Itala Marina. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 276, foglio 13. - Casati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n. 298, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Itala, aggregato a quello di Scaletta Zanglea con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1975, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1975#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Guidomandri, Itala e Scaletta Zanglea in un unico Comune denominato «Scaletta Zanglea», con capoluogo Itala Marina. — Testo vigente | Portale Normativo