Art. 2

In vigore dal 25 set 1928
Al prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i due Comuni anzidetti, in dipendenza della cennata modificazione di circoscrizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 276, foglio 12. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1974#art-2

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Art. 2 Aggregazione al comune di Costigliole d'Asti delle frazioni Pasquana e Lungamarenda del comune di Montegrosso d'Asti. — Testo vigente | Portale Normativo