Art. 1
In vigore dal 3 lug 1946
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Tufino è aggregato a quello di Roccarainola, tranne la frazione Schiava che è aggregata al comune di Casamarciano.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 17 maggio 1946, n. 548 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Tufino, soppresso con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925, ed aggregato al comune di Roccarainola, ad eccezione della frazione Schiava aggregati al comune di Casamarciano, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-07-27;1925#art-1