Art. 1

In vigore dal 6 set 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Castiglione d'Ossola è aggregato a quello di Calasca, che assume la denominazione di «Calasca-Castiglione». Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 275, foglio 71. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-07-20;1860#art-1

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Art. 1 Aggregazione del comune di Castiglione d'Ossola a quello di Calasca che assume la denominazione di «Calasca-Castiglione». — Testo vigente | Portale Normativo