Art. 1

In vigore dal 9 set 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda con cui il podestà di Piperno, in esecuzione della deliberazione 10 settembre 1927, n. 66, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione del comune in « Priverno »; Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma nell'adunanza 28 ottobre 1927; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, nonché il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Piperno è autorizzato a mutare la Sua denominazione in « Priverno ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 275, foglio 148. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-07-14;1937#art-1

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