Art. 1
In vigore dal 23 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza in data 30 novembre 1927 - Anno VI, con la quale il podestà del comune di Procida chiede che il porto di Procida, attualmente appartenente alla quarta classe della seconda categoria, sia iscritto alla terza classe della categoria medesima;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore della marina mercantile, il Consiglio del commercio ed il Consiglio di Stato;
Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, ed il regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il porto di Procida è iscritto nella terza classe della seconda categoria.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Giuriati.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 12. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-07-05;1789#art-1