Art. 1

In vigore dal 8 set 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda del comune di Civitavecchia per la espropriazione di un terreno circostante le Terme Taurine in quella città; Visto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti; Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore del comune di Civitavecchia di una zona di terreno circostante le Terme Taurine di proprietà dei signori Porta Antonio fu Gerolamo, Fornari Maria di Carlo vedova Porta, Porta Barbara, Maddalena e Concetta fu Antonio, Costantini Maria allo scopo di compiere in quei terreni scavi e di delimitare la zona di rispetto del monumento. L'espropriazione e i lavori dovranno compiersi nel termine di sei mesi dalla data di registrazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Fedele. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 275, foglio 121. - Sirovich
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-28;1910#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di pubblica utilita' dell'espropriazione, a favore del comune di Civitavecchia, di una zona di terreno circostante le Terme Taurine in quella citta'. — Testo vigente | Portale Normativo