Art. 1

In vigore dal 7 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Malborghetto e Ugovizza Valbruna sono riuniti in unico Comune con denominazione «Malborghetto Valbruna» e la sede municipale a Malborghetto. Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate, dal prefetto di Udine, Sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 148. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-28;1598#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Malborghetto e di Ugovizza Valbruna in un unico Comune con denominazione «Malborghetto Valbruna» e la sede municipale a Malborghetto. — Testo vigente | Portale Normativo