Art. 1

In vigore dal 15 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda con cui il podestà del comune di Cona, in esecuzione della deliberazione 22 febbraio 1928, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte; Veduto il parere favorevole espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Venezia con deliberazione 25 aprile 1928; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Cona è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 266. - Sirovich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-21;1731#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al comune di Cona a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte. — Testo vigente | Portale Normativo