Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-14;1694#art-1

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Art. 1 Interpretazione dell'art. 9, comma 4º, del decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, relativo alla inclusione dei doppi fondi nella stazza lorda delle navi. — Testo vigente | Portale Normativo