Art. 1

In vigore dal 1 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda con cui il podestà di Castelli Calepio, in esecuzione della deliberazione 30 dicembre 1927, ha chiesto l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione Calepio in «Castel dè Conti»; Veduto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Bergamo con deliberazione 13 marzo 1928; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, u. 237, nonché il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Castelli Calepio è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Calepio in «Castel dè Conti». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, li Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 109. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1549#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Castelli Calepio a mutare la denominazione della frazione Calepio in quella di «Castel de' Conti», — Testo vigente | Portale Normativo