Art. 1
In vigore dal 1 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con cui il podestà di Castelli Calepio, in esecuzione della deliberazione 30 dicembre 1927, ha chiesto l'autorizzazione a mutare la denominazione della frazione Calepio in «Castel dè Conti»;
Veduto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Bergamo con deliberazione 13 marzo 1928;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, u. 237, nonché il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Castelli Calepio è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Calepio in «Castel dè Conti».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, li Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 109. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1549#art-1