Art. 1

In vigore dal 11 lug 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'intento; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato «Spinone dei Castelli» con capoluogo Spinone. Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 81. - Sirovich.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 599, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Monasterolo del Castello, fuso coi comuni di Biangano e Spinone in unico Comune, denominato Spinone dei Castelli, in virtu' del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1521, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1521#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello e Spinone in un unico Comune denominato «Spinone dei Castelli» con capoluogo Spinone. — Testo vigente | Portale Normativo